Incarico Medico Competente

Incarico Medico Competente

Chi è il medico competente?

Il Medico competente o medico del lavoro è una figura obbligatoria per la sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs 81 del 2008 che all’articolo 2, comma 1, lettera h ne fornisce una definizione descrivendolo come il sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti, che collabora ad effettuare la valutazione dei rischi e mette in atto la sorveglianza sanitaria tutelando lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori.

Quali sono le sue mansioni?

La mansione principale è quella di svolgere la sorveglianza sanitaria secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale. Il medico competente svolgere il suo lavoro operando come:

  • dipendente pubblico o privato di strutture convenzionate;
  • libero professionista;
  • dipendente del datore di lavoro;

nello specifico deve svolgere i seguenti compiti:

  • collaborare alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del DVR;
  • essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria;
  • predisporre e attuare misure di sicurezza per tutelare salute e integrità dei lavoratori;
  • valutare l’idoneità del lavoratore a svolgere una mansione specifica;
  • effettuare visite periodiche per verificare tale idoneità nel tempo;
  • conservare le cartelle mediche dei lavoratori mantenendo il segreto professionale;
  • formare e informare i lavoratori in materia di salute, sicurezza e DPI;
  • organizzare un servizio di primo soccorso;
  • effettuare sopralluoghi e visite negli ambienti di lavoro;
  • comunicare al datore di lavoro i risultati delle sue valutazioni;
  • sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza come DVR, DUVRI, POS;
  • comunicare alle autorità competenti l’andamento della sua sorveglianza sanitaria;
  • intervenire in caso di rischi psicosociali dando sostegno al lavoratore.

Art 25. Obblighi del medico competente Comma 1. Il medico competente: (…) lettera i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato dei detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

 

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